Corsi LEGGE DGLS N°81 del 09 Aprile 2008


In premessa va considerato, così come a Voi certamente noto, che il D.Lgs. 626/94 ai sensi dell’art. 4 C° 5 lettera a), impone ai Datori di lavoro, comunque denominati, l’obbligo di disegnare uno o più dei propri dipendenti ed "incaricare i medesimi dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza".

Il successivo Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 ( a parziale modifica della precedente Circolare del Ministero degli Interni 12/3/1997,  della L.28/11/96 n.609, del DGLS N° 81/2008 e della Circolare del Ministero dell'Interno N° 0012653 del 23 Febbraio 2011 ) prescrive tassativamente, in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, specifici Corsi di formazione rivolti ai citati "incaricati" dai Datori di Lavoro e, nei casi previsti dall’art.I al Dgs. 626/94, agli stessi datori.

"Corsi Antincendio" che, secondo la lettera della citata L. 609/96 Comma 3, devono essere attuati, esclusivamente, dal Corpo Nazionale VV.F. o da Enti pubblici o privati.

L’ALL. IX al Decr. Interm. 10/3/98 e il DGLS 81/2008 disciplina le modalità, gli argomenti e i tempi per la citata "formazione" da attuarsi, come detto, a mezzo i sopra citati Enti.

In caso di violazione alle norme suddette sono definiti (a far tempo dal 6/10/98) specifici capi di imputazione e relative sanzioni.

La "formazione" attraverso i Corsi, è prevista per attività a Basso rischio (4 ore), per quella di Medio rischio (8 ore) ed infine per le attività attinenti ad Alto rischio (16 ore ).

Solo per i lavoratori incaricati in attività ad Alto rischio è richiesta, dall’ALL IX al Decr. Int. 10/3/98, DGLS 81/2008 una successiva "attestazione di idoneità tecnica" che, dietro accertamento e pagamento, viene rilasciata previo esame di 4 ore, esclusivamente dal Corpo Naz. VV.F., così come sancito dall’art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n. 609.

Invece i lavoratori incaricati in attività a Basso rischio d’incendi 4 ore, devono limitarsi a ritirare, alla fine dei Corsi di Formazione di tipo A o di tipo B, il Certificato di Frequenza rilasciato sotto precisa responsabilità dell’Ente Formatore incaricato.

Stando quanto sopra l' Organizzazione Europea Viogili del Fuoco di Genova (Ente di Diritto Privato e Formazione) sta attuando Corsi Antincendio di tipo A (Basso rischio 4 ore), di tipo B (medio rischio 8 ore) e di tipo C (alto rischio 16 ore) a prezzi ritenuti competitivi sul mercato genovese e ligure.

I docenti, incaricati in detti Corsi (sia per la parte teorica che pratica), sono tutti istruttori ex appartenenti al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con almeno la qualifica di Capo Squadra o Capo Reparto.

Naturalmente la scelta del tipo di Corso spetta al Datore di Lavoro, in relazione alla propria "valutazione Rischio Incendi" comunque, salvo eccezione, per quanto attiene attività di tipo leggero viene considerato di Basso Rischio 4 ore ( in quanto tali attività, di regola, non sono comprese nella tabella A e B del DPR 689/1959, né da quella previste dal D.P.R. 29/7/1982 n.577) tuttavia, anche in tal caso, da parte nostra è consigliabile al fine di una più accurata preparazione dell’allievo, optare per i Corsi di Medio rischio (8 ore: 5 di teoria e 3 di pratica).

Corsi, questi ultimi, certamente più complessi, esaustivi e poco più costosi di quello di 4 ore (tipo A).

Ciò, naturalmente, nellinteresse e per scelta dell’allievo e del rispettivo "Datore di Lavoro" interessato.

Di seguito illustriamo i nostri Programmi:  di norma, si attueranno al raggiungimento del 10/20° allievo, iscritto e pagante, ed ove gli argomenti trattati saranno quelli previsti dal citato D.I. 10/3/98 e DGLS 81/2008.

Nell'espletamento del Corso Teorico (sia del tipo A, tipo B e tipo C) i nostri docenti si avalleranno di specifiche diapositive, filmati, Pauer Point, e/o lucidi oltre a cassette audiovisive al fine di meglio interessare e preparare gli allievi presenti.

La parte di Corso Pratico sarà tenuta presso un "campo idoneo" ove verrà utilizzata una "Vasca di Simulazione Incendio a gas" originante lanci di fiamma, sia verticali che orizzontali.

Nel prezzo di ogni Corso è compreso la consegna, ad ogni allievo, delle dispense necessarie.

Nello spegnimento dei focolai di incendio verranno utilizzati, a nostra scelta, cura e spese, estintori portatili a CO2 (da noi preferiti perché, causa il getto più corto, inducono l’allievo ad un approccio più ravvicinato ai lanci di fiamma e quindi acquistano una maggior dimestichezza nei confronti di un fuoco violento ed improvviso) e/o a polvere ABC o idrici.

Si garantisce ad ogni "allievo" del Corso Medio Rischio (tipo B) e del Corso Alto Rischio (tipo C) due spegnimenti di rispettivi "focolai d’incendio" come da dettato decreto Interministeriale 10/3/98 DGLA 81/2008 e SMI.

Gli allievi al fine di R.C saranno con noi assicurati e saranno dotati, a nostra cura, di giacconi ignifughi, casco con visiera e guanti idonei.

L’orario dei Corsi, sarà modulato secondo le richieste delle aziende.

La lezione di teoria verranno tenute presso la Sede del richiedente o la sede operativa dell’Organizzazione.

Le lezioni di pratica si svolgeranno presso il campo del richiedente o quello dell’Organizzazione.

Qualsiasi variante a quanto sopra (costi compresi) può essere valutata ed esaminata per Vostre specifiche esigenze o per grosse quantità di allievi.

Corsi di primo soccorso e BLS legge 81/2008 e DL 388/03 da 12 per il medio rischio e 16 ore alto rischio, corsi di aggiornamento secondo le linee guida internazionali e circolari Ministeriali da 4 per medio rischio o 8 ore per alto rischio.

Corsi sui (Luoghi Confinati)-(Lavori in Quota Anticaduta)-(Autoprotettori) ai sensi DM 177/2011 e DGLS 81/2008.

A Vostra disposizione per ulteriori dettagli o per chiarimenti, Vi informiamo con l’occasione che la nostra Organizzazione effettua prove di evacuazione in qualsiasi struttura e/o attività; con relazione e certificazione ai sensi delle sopraccitate leggi.

Vi informiamo altresì dei principali elementi documentali previsti dalla vigente normativa di cui dovete disporre per la Vostra struttura:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL RISCHIO D’INCENDIO:

riferimenti normativi; metodologia utilizzata per la valutazione; valutazione sugli ambienti; descrizione del ciclo produttivo; mansionario; analisi dei rischi; misure per la riduzione dei rischi; piano d’emergenza; Haccp per la cucina e la conservazione del cibo.